Contattaci per sottoporci il tuo caso o per richiedere un primo appuntamento con i professionisti dello Studio. Hai bisogno di assistenza?


News e approfondimenti
A cura dell'avv. Fabrizio Ciardi
Un’auto elettrica può essere commercializzata con una potenza ben superiore a 185 kW e, tuttavia, presentare sulla carta di circolazione un valore di potenza sensibilmente inferiore.
La differenza dipende dalle caratteristiche proprie della propulsione elettrica e dai criteri tecnici utilizzati per l’omologazione del veicolo.
La questione assume particolare importanza quando si tratta di stabilire se sia dovuta l’addizionale erariale alla tassa automobilistica, comunemente conosciuta come “superbollo”. Prima di effettuare il calcolo sulla potenza pubblicizzata dal costruttore, è quindi necessario verificare quale sia il dato tecnicamente e fiscalmente rilevante.
Il superbollo è stato introdotto dall’art. 23 del D.L. n. 98/2011 ed è oggi dovuto, per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo interessati dalla disciplina, nella misura di 20 euro per ogni kW eccedente i 185 kW.
L’importo si riduce progressivamente con l’anzianità del veicolo e non è più dovuto una volta trascorsi vent’anni dalla data di costruzione. La disciplina continua ad essere applicata secondo questi criteri anche nel 2026.
Il punto particolarmente interessante per i veicoli elettrici è però un altro: quale potenza deve essere confrontata con la soglia dei 185 kW?
Per un’automobile con motore tradizionale la questione normalmente non presenta particolari difficoltà. Nei veicoli elettrici, invece, possono comparire diversi valori di potenza.
La potenza massima o “di picco” che il sistema propulsivo è in grado di sviluppare per un periodo limitato può infatti essere significativamente superiore alla potenza che il sistema è in grado di erogare continuativamente.
La normativa tecnica tiene conto proprio di questa caratteristica.
Il Regolamento UNECE n. 85, applicabile alla misurazione della potenza dei sistemi di propulsione elettrica ai fini dell’omologazione, definisce la “maximum 30 minutes power” come la potenza netta massima che il sistema elettrico può fornire, in media, per un periodo di trenta minuti. Eur-Lex
Si tratta di un dato diverso dalla potenza massima istantanea che può essere utilizzata, ad esempio, nelle caratteristiche commerciali del modello.
Questa distinzione si riflette sulla documentazione del veicolo.
Normalmente, il dato di potenza da prendere come riferimento ai fini del calcolo della tassa automobilistica è quello riportato sulla carta di circolazione al campo P.2.
L’ACI precisa infatti che la tassa automobilistica viene calcolata sulla base della potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt e che il numero dei kW è riportato sulla carta di circolazione.
È quindi possibile che un’automobile elettrica venga presentata commercialmente come capace di sviluppare una potenza superiore a 185 kW, mentre il valore risultante dalla documentazione di circolazione sia inferiore a tale soglia.
La circostanza è rilevante perché la normativa sul superbollo individua il presupposto dell’addizionale facendo riferimento alla potenza del veicolo espressa in kilowatt, senza introdurre uno specifico criterio alternativo di determinazione della potenza per i veicoli elettrici.
Di conseguenza, in presenza di valori differenti, non appare corretto ricavare automaticamente l’obbligo di pagamento dalla sola potenza massima pubblicizzata dal costruttore. Occorre anzitutto verificare la documentazione tecnica e amministrativa del veicolo e, in particolare, il dato riportato al campo P.2.
Questo è il primo controllo da effettuare.
La verifica della potenza non esaurisce però la questione.
Il superbollo non è configurato dalla legge come un’imposta completamente indipendente: è un’addizionale erariale alla tassa automobilistica.
Il rapporto tra i due tributi produce una conseguenza particolarmente importante.
L’ACI chiarisce espressamente che, proprio in ragione del rapporto di complementarietà con la tassa automobilistica, il superbollo non è dovuto quando il veicolo beneficia di un regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica o di sospensione. Diverso è il caso delle semplici riduzioni del bollo, che non si estendono automaticamente all’addizionale. ACI Gov
Per un veicolo elettrico occorre quindi compiere una seconda verifica: accertare quale disciplina del bollo auto trovi applicazione nel caso concreto.
La questione assume particolare rilievo perché le agevolazioni possono dipendere dalla normativa regionale.
In altri termini, quando si valuta il superbollo di un’auto elettrica, il controllo non dovrebbe limitarsi alla domanda “quanti kW ha l’auto?”, ma dovrebbe articolarsi almeno su due livelli:
1. quale potenza risulta dalla carta di circolazione e, in particolare, dal campo P.2?
e, successivamente:
2. il veicolo è soggetto alla tassa automobilistica oppure beneficia di un’esenzione applicabile anche ai fini del superbollo?
Sono verifiche differenti, ciascuna delle quali può incidere sull’esistenza dell’obbligazione tributaria.
La questione diventa particolarmente concreta quando il proprietario di un veicolo elettrico riceve una comunicazione o un atto di accertamento relativo al mancato pagamento dell’addizionale.
In questa situazione non è sufficiente confrontare l’importo richiesto con la potenza commerciale dell'automobile.
Occorre verificare innanzitutto la carta di circolazione, individuando il valore riportato al campo P.2 e confrontandolo con quello assunto dall’Amministrazione per il calcolo del tributo.
Se i due valori non coincidono, deve essere approfondita la ragione della differenza, anche alla luce della documentazione di omologazione del veicolo.
Separatamente, deve essere verificato il regime applicabile alla tassa automobilistica principale, tenendo conto della Regione competente, della tipologia di alimentazione e delle eventuali condizioni previste per l’esenzione.
Soltanto all’esito di questi controlli è possibile stabilire se la richiesta di pagamento sia corretta oppure se vi siano elementi per contestarla attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.
*
Per le auto elettriche, la potenza indicata nelle caratteristiche commerciali del modello non costituisce necessariamente il dato sul quale calcolare il superbollo.
Il primo riferimento da controllare è normalmente il campo P.2 della carta di circolazione, nel quale è riportata la potenza rilevante secondo i criteri propri dell’omologazione del veicolo.
Ma la verifica non termina qui.
Poiché il superbollo costituisce un’addizionale alla tassa automobilistica, occorre accertare anche se il veicolo benefici di un regime di esenzione dal bollo. Per i veicoli esclusivamente elettrici, tale verifica deve essere effettuata tenendo conto anche della disciplina della Regione competente.
La presenza di valori di potenza differenti o di un regime di esenzione rende quindi opportuno esaminare la documentazione del veicolo e la normativa concretamente applicabile prima di considerare dovuta l’addizionale.