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Enasarco e procacciamento d’affari: la continuità della collaborazione non basta a provare l’agenzia
a cura dell'avv. Fabrizio Ciardi
Una collaborazione commerciale può durare anni e generare provvigioni rilevanti senza diventare, per questo solo fatto, un rapporto di agenzia. Il punto decisivo è la prova di un obbligo stabile di promuovere affari per conto del preponente. È il criterio applicato dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, nella sentenza del 29 settembre 2026.
Il caso: concessionaria, officine autorizzate e contributi Enasarco
La controversia riguardava una concessionaria automobilistica e due officine autorizzate. Enasarco aveva riqualificato come rapporti di agenzia le collaborazioni, chiedendo contributi, accantonamenti FIRR e somme accessorie.
A sostegno della propria pretesa, la Fondazione aveva valorizzato la durata pluriennale dei rapporti, le fatture per provvigioni, gli importi corrisposti e la presenza di veicoli in esposizione presso le officine. La concessionaria sosteneva invece che le segnalazioni di clienti fossero facoltative e accessorie rispetto all’attività principale di manutenzione e riparazione.
La distinzione decisiva: facoltà di segnalare o obbligo di promuovere?
Richiamando Cassazione, sezione lavoro, 11 ottobre 2022, n. 29544, il Tribunale ha individuato il discrimine nell’assunzione di un obbligo stabile di promuovere la conclusione di contratti. La ripetizione delle segnalazioni nel tempo non sostituisce la prova di questo obbligo.
Nel caso esaminato, i contratti di officina autorizzata polivalente consentivano alle officine di segnalare potenziali clienti in via accessoria, escludendo espressamente un obbligo di svolgere tale attività e di rispettare obiettivi o target di vendita. Il concessionario restava libero di accettare o rifiutare le proposte.
La collaborazione rispondeva inoltre a un interesse reciproco: la concessionaria poteva incrementare le vendite, mentre le officine potevano acquisire successivi incarichi di assistenza. Il giudice ha ritenuto che questo assetto non dimostrasse l’obbligo promozionale proprio dell’agenzia.
Perché provvigioni ed esposizione dei veicoli non sono state sufficienti?
Il Tribunale ha osservato che anche il procacciamento d’affari può generare un elevato volume di vendite. Nel caso concreto, quindi, la consistenza delle provvigioni non dimostrava la natura agenziale del rapporto.
Neppure l’esposizione dei veicoli colmava la carenza di prova: non era stato allegato né dimostrato un obbligo contrattuale vincolante di esporre un determinato numero di vetture. L’assenza di una zona determinata e di una disciplina dell’esclusiva è stata considerata un ulteriore indizio, da leggere insieme agli altri elementi del rapporto.
Che cosa insegna la decisione alle imprese?
La sentenza mette al centro il contenuto degli impegni assunti e le modalità effettive della collaborazione. La denominazione del contratto, da sola, non risolve il problema: occorre verificare se il collaboratore sia libero di segnalare opportunità di propria iniziativa oppure sia tenuto stabilmente a promuovere affari.
Lo Studio Legale Ciardi Gessa assiste imprese e professionisti nella redazione e nella valutazione dei contratti di collaborazione commerciale, procacciamento d’affari e agenzia, nonché nelle controversie relative agli obblighi contributivi Enasarco.